Art. 5.
(Raccordo con la normativa in materia di istruzione universitaria).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa in materia di studi universitari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio di livello universitario, sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) operare il raccordo tra i titoli di studio universitari e l'ammissione all'esame di Stato garantendo la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli dei titoli di studio medesimi;

          b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative organizzate dalle università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di laurea, garantendo in ogni

 

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caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.

      2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi concernenti l'istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio di livello universitario, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinte a seconda del titolo di studio posseduto;

          b) determinare l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

      3. I decreti legislativi di cui al comma 2 concernenti la disciplina delle professioni sanitarie sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della giustizia.